Provvedimenti contro gli incendi boschivi lungo le linee ferroviarie
- Allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti le linee ferroviarie di questa provincia si propaghino incendi, per cause indipendenti dalle misure tecniche adottate dalla Rete Ferroviaria Italiana (RFI)-Gruppo Ferrovie dello Stato, tutti i proprietari di terreni prossimi alla ferrovia dovranno, durante la stagione estiva, tenere sgombri i loro terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile;
- I proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e completamente scevro di stoppie, larga non meno di quattro metri; tale zona dovrà essere costantemente tenuta priva da seccume vegetale e da qualsiasi altra materia facilmente infiammabile;
- Eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo, o terreni boschivi, lungo le linee ferroviarie, non appena, per l'inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente cresciuti, si vadano seccando; i proprietari ed i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per inosservanza della presente ordinanza, salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalle vigenti leggi.
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