OBBLIGO D'ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2012/2013
1. Sono soggetti all’assolvimento dell’obbligo di istruzione i fanciulli dal sesto al sedicesimo anno di età.
Agli alunni portatori di handicap è consentito il completamento della scuola dell’obbligo anche fino al compimento del diciottesimo anno di età.
2. Ha assolto l’obbligo di istruzione l’alunno che abbia frequentato le scuole primarie, secondarie di primo grado e il secondo anno delle scuole secondarie di secondo grado, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme vigenti. I genitori del minore o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente alla sua istruzione e/o formazione devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.
3. Rispondono dell’assolvimento dell’obbligo i genitori del minore o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci.[...]
Informazioni sugli allegati
Per visualizzare i file in formato PDF è necessario che Adobe Acrobat Reader (gratuito) sia installato nel proprio computer.
Download versione standard,
versione accessibile.
Link correlati
Non ci sono link correlati
Tu puoi migliorarlo
Se ancora non hai trovato quello che stavi cercando comunicacelo cliccando qui.
