OBBLIGO DI MANUTENZIONE E PULIZIA DI FOSSI E SPONDE
L’INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI INDICATE COMPORTERA’ L’APPLICAZIONE DI ADEGUATA SANZIONE PECUNIARIA E QUALORA DALLA VIOLAZIONE CONSEGUANO DANNI A BENI COMUNI IL RESPONSABILE SARA’ TENUTO AL RIMBORSO DI TUTTE LE SPESE OCCORRENTI AL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA:
- I canali d’acqua che scorrono sui fondi non dovranno essere alterati nella forma e nelle dimensioni; non sarà lecito di fare opera alcuna che impedisca il libero deflusso delle acque o ne diminuisca il volume; ne’ si dovranno piantare alberi, arbusti e siepi sull’orlo dei medesimi; ogni materiale che ostacoli il libero deflusso dovrà essere rimosso ripristinando le condizioni di regolarità.
- I proprietari hanno l’obbligo di espurgare e di ridurre alla consueta profondità ed alla larghezza precisata dalle mappe censuarie i fossi confinanti non solo con le strade, ma anche con i beni altrui. Le materie provenienti dalle espurgazioni dovranno essere collocate lungo i terreni laterali e ad una sufficiente distanza dal ciglio dei fossi, affinchè non ricadano nei medesimi.
- I lavori di espurgo vanno eseguiti obbligatoriamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque prima del periodo invernale, assicurando la regolare manutenzione dei fossi stradali e di scolo e ripristinarli se abbandonati o ricoperti o intasati.
- I proprietari dovranno mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno sui fossi e sul piano viabile.
– L’ampliamento dei fossi verrà eseguito dalla parte del terreno, non mai da quella della strada.
– I ponti, eseguiti con tubi ad occhio o qualsivoglia altra forma e materiale che danno accesso ai fondi privati, dovranno essere dai proprietari sempre mantenuti liberi, da ogni ingombro che possa compromettere il normale deflusso delle acque.
– I proprietari dovranno effettuare il taglio della vegetazione spontanea cresciuta negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d’acqua.
- I proprietari dovranno effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico; il taglio dei rami delle piante protette, per i quali necessitano prescritte autorizzazioni e che protendono sul suolo pubblico, dovrà essere effettuato fino all’altezza di metri 4,50 ai fini di consentire una regolare circolazione veicolare.
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA:
- I canali d’acqua che scorrono sui fondi non dovranno essere alterati nella forma e nelle dimensioni; non sarà lecito di fare opera alcuna che impedisca il libero deflusso delle acque o ne diminuisca il volume; ne’ si dovranno piantare alberi, arbusti e siepi sull’orlo dei medesimi; ogni materiale che ostacoli il libero deflusso dovrà essere rimosso ripristinando le condizioni di regolarità.
- I proprietari hanno l’obbligo di espurgare e di ridurre alla consueta profondità ed alla larghezza precisata dalle mappe censuarie i fossi confinanti non solo con le strade, ma anche con i beni altrui. Le materie provenienti dalle espurgazioni dovranno essere collocate lungo i terreni laterali e ad una sufficiente distanza dal ciglio dei fossi, affinchè non ricadano nei medesimi.
- I lavori di espurgo vanno eseguiti obbligatoriamente ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque prima del periodo invernale, assicurando la regolare manutenzione dei fossi stradali e di scolo e ripristinarli se abbandonati o ricoperti o intasati.
- I proprietari dovranno mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno sui fossi e sul piano viabile.
– L’ampliamento dei fossi verrà eseguito dalla parte del terreno, non mai da quella della strada.
– I ponti, eseguiti con tubi ad occhio o qualsivoglia altra forma e materiale che danno accesso ai fondi privati, dovranno essere dai proprietari sempre mantenuti liberi, da ogni ingombro che possa compromettere il normale deflusso delle acque.
– I proprietari dovranno effettuare il taglio della vegetazione spontanea cresciuta negli alvei e lungo le sponde dei fossi e corsi d’acqua.
- I proprietari dovranno effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico; il taglio dei rami delle piante protette, per i quali necessitano prescritte autorizzazioni e che protendono sul suolo pubblico, dovrà essere effettuato fino all’altezza di metri 4,50 ai fini di consentire una regolare circolazione veicolare.
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