CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE
Circolare del Ministero dell'Interno n. 9 /2012 Circolare Prefettizia ( U.T.G. di Perugia) n. 16711 del 02/05/2012
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato le istruzioni operative per i cittadini e per i comuni con circolare n.9/2012
Il 9 maggio 2012 entra in vigore la nuova disciplina prevista dall'art.5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n.35, che introduce il "cambio di residenza in tempo reale".
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica e' consentita mediante una delle seguenti modalità:
a) sottoscrizione del dichiarante con firma digitale
b) identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi
c) trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune
d) acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d'identita' del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre sempre, come ora, dalla data di presentazione della dichiarazione, entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni "documentate".
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 5 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (innanzi tutto l'effettiva dimora abituale).
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di PANICALE, dovranno essere trasmesse con una delle seguenti modalità.
- per RACCOMANDATA POSTALE, all'indirizzo: Comune di PANICALE Ufficio Servizi Demografici- Via Vannucci, 1 - 06064 PANICALE (PG)
- per FAX: 075.837637
- per E-MAIL: comune.panicale@postacert.umbria.it
- DIRETTAMENTE AGLI SPORTELLI ANAGRAFICI (Municipio Panicale o Delegazione Tavernelle)
Orario di apertura al pubblico: - dal lunedì al venerdì ore 9,00/13,30 lunedì e giovedì 15,00/17,30
Telefono 075/8379526 (Municipio) - 075-832232 (Delegazione Tavernelle)
MODULI di DICHIARAZIONE:
Modelli ufficiali pubblicati dal Ministero dell'Interno (link esterno) con circolare n.9/2012 .
- DICHIARAZIONE DI RESIDENZA con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune;
- DICHIARAZIONE DI CANCELLAZIONE;
- ALLEGATO A: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri di stati non appartenenti all'Unione Europea;
- ALLEGATO B: documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri di stati appartenenti all'Unione Europea.
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